LEGATO DI SAN CORRADO
traduzione dal latino a cura di GIANNI BOIARDI
Nel nome del Signore, amen. Nell’anno 1617 della Incarnazione del Signore, quindicesima indizione, il giorno 9 agosto, nel Palazzo o meglio nell’anticamera del sottoscritto Vescovo di Piacenza alla presenza di Monsignor Giovanni Antonio Landolo, arciprete pievano di Bedonia e di don Paolo Camia, parroco di Valnure della Diocesi di Piacenza.
Il fatto è che il signor Conte Giovan Battista Zanardi-Landi ebbe ed ha grande devozione e rispetto per il Santo Corrado Confessore, la cui festività viene celebrata in tutta la Diocesi di Piacenza il 19 febbraio di ogni anno.
Tale San Corrado, come merita di essere detto, fu originario della città di Piacenza mediante la molto Nobile Famiglia dei Confalonieri che abitavano il territorio di Calendasco, nella parte del Ducato di Piacenza che è situata oltre il Trebbia.
Nel paese di Calendasco egli, il Signor Conte Giovan Battista Zanardi Landi, ha da parecchi anni numerosi poderi anche come successore di legittimi titoli della famiglia Confalonieri e come ultimo proprietario terriero provvederà che sia costruita ed eretta a sue spese una Cappella con il suo altare nella predetta chiesa parrocchiale di Santa Maria di Calendasco con il consenso e la soddisfazione, fra i tanti, del suo attuale Rettore, dedicata all’onore e sotto il titolo del predetto Santo Corrado; provvederà inoltre che la medesima cappella e l’altare siano forniti ripetutamente di tutte quelle cose che sono necessarie per celebrarvi il sacrificio sacro ed incruento della Messa, a lode ed onore de Dio onnipotente, della gloriosa Vergine sua madre e del predetto San Corrado e di tutto il Consesso dei Santi.
Inoltre, dal momento che l’Illustrissimo signor Conte Giovan Battista Zanardi-Landi con maggiore ragione pensa e consiglia la medesima cosa per un culto divino più sentito e perchè sia ancora più onorato San Corrado nella predetta Chiesa di Calendasco, per salute e per grazia e rimedio della sua anima e delle anime dei suoi predecessori e discendenti, provvederà anche, attraverso la base annuale e perpetua di una provvisione competente, affinchè sull’altare ornato ed eretto come sopra, sia celebrata sempre in futuro e debba essere celebrato, ogni singola settimana, almeno una messa feriale, solitamente in un giorno nel quale non cada qualche altra ricorrenza, o secondo il precetto di Santa Romana Chiesa o per una consuetudine consolidata, sia che debba essere osservata per devozione di tutta la Chiesa Piacentina, sia che essa sia per vivi o per morti.
Ciò sarà di grande vantaggio per il Rettore pro tempore della predetta chiesa di Calendasco e che inoltre nel giorno 19 febbraio della festività del predetto santo siano celebrate almeno tre messe, tanto nella detta festa quanto nella periodicità sopra descritta, sia attraverso il medesimo sacerdote Rettore pro tempore, sia attraverso un altro, altri della medesima volontà o ordine del Rettore, affinchè se ne abbia memoria almeno in quella parte che è detta ‘Memento’ e ci sia l’intenzione di dedicare preghiere al Dio sommamente buono per la salvezza delle anime del già citato signor Conte, dei suoi antenati e dei suoi discendenti e della anime a suffragio.
Avendo esposto a lungo il signor conte Giovan Battista Zanardi Landi la sua pia volontà e la sua decisione al molto reverendo presbitero Giovan Battista Marzani attuale Rettore e a tutti i parrocchiani di Santa Maria di Calendasco, che lui stesso si obbligava a richiedere che fosse accettato il detto carico delle messe pubbliche da celebrarsi ossia di almeno una feriale in ogni singola settimana di ciascun anno e in qualche giorno festivo e per quanto sopra non impedite, non più di tre Messe almeno nella festa dedicata a San Corrado, con preghiera, commemorazione ed anche nel Memento, etc. ed in suffragio delle anime e come sopra e mettendo le cose bene in ordine, come più sopra narrato.
Per questo all’Illustrissimo Signor Conte venne in mente di stabilire un salario annuo al fine di provvedere a tale peso, ‘come ad un abito indossato più volte e trattato; egli disse che era stato suo proposito essere complessivamente sufficienti 25 imperiali ogni singolo anno, ai quali lo stesso Signor Conte delibererà di aggiungere un valore ‘una tantum’ per ulteriore elemosina e per maggiore sicurezza, ossia un buon cappone, da assegnare al medesimo Molto Reverendo Rettore ed ai suoi successori.
Queste cose devono essere assicurate sempre nella festa di San Martino, anche come primo pagamento della prossima festa di San Martino, o posteriormente all’inizio di ciascuno anno alla sua Ottava, o al posto del salario annuo contabilizzato da 25 imperiali e del pari dell’unico cappone, così come sopra da risolvere annualmente e così come sopra disse ugualmente l’Illustrissimo signor Conte di essersi deciso a maggiore sicurezza e garanzia del medesimo signor Rettore e dei suoi successori, di cedere tanti denari e capponi al posto della predetta quantità in danaro da un solo affitto annuo che si dà al Signor Conte e ai suoi successori in una quantità enormemente maggiore.
Ciò si ritiene che possa essere pagato in perpetuo annualmente nella festa di San Martino o durante la festa dell’Ottava, da parte di Sebastiano dei Codeghini, abitatore del luogo di Campadone vicino alla città di Piacenza e confinante verso mattina con il predetto luogo di Calendasco.
Il Signor Conte e i suoi successori appositamente incaricati investivano con un affitto perpetuo Sebastiano Codeghino il quale, per i terreni risiederà sotto l’autorità della parrocchia di Santa Maria di Calendasco e per la casa nella località di Campadone.
Questo si accerta in un atto notarile dell’Egregio Signore Bartolomeo Crotti, notaio Piacentino, addì 26 novembre 1615.
Detto questo il Signor Rettore e i suoi successori, con la loro propria autorità e senza che ci possa essere la mediazione di una qualunque altra persona, traggono guadagno dalle mani del predetto Codeghino e di tutti quelli che erano come lui, questo varrà in perpetuo secondo la legge dell’Enfiteusi.
Nella fattispecie ciò varrà ogni anno nella predetta festa di San Martino, sempre con la predetta pensione annua, il predetto salario, senza cedere in questo obiettivo ad alcuna riserva; il signor Conte pensò di stabilire che anche lo stesso Codeghino fosse presente e che, riguardo alle cose scritte sopra e sotto, si obbligasse anche per i suoi propri successori, determinando, anche riguardo allo stesso parroco, una procura speciale ed irrevocabile nell’esigere un salario annuale perpetuo e come sopra, e dai debiti della confessione riscossi al medesimo Codeghino e da farsi annualmente come sopra.
Convenuto questo sempre espressamente e chiaramente, poichè attraverso tale concessione ed obbligazione non si creava nessun Diritto nuovo, tutto veniva lasciato alla discrezione dello stesso Reverendo Rettore ed ai suoi successori per i beni sopradetti soggetti ad Enfiteusi, nè in qualche parte di loro alla ragione del dominio diretto.
Tutte queste cose siano in tutto e siano comprese come riservate al predetto Signor Conte ed ai suoi successori. Al Signor Rettore sia concessa e riconosciuta la semplice esazione ed il diritto di esigerlo dal detto Codeghino, ai suoi successori e come sopra, la detta pensione annua, il salario di 25 imperiali e di capponi nell’affitto detto ‘di valore maggiore’, che annualmente è tenuto a pagare il detto Codeghino e come sopra al già nominato Signor Conte e niente di più.
Ciò tuttavia con l’aggiunta, espressamente allegata, che là dove in un prossimo tempo futuro si verificasse in qualche caso, e mezzo e via che la predetta enfiteusi verso il predetto Codeghino ed i suoi successori sia terminata, nel modo in cui sopra è fatta che i beni concessi a lui in enfiteusi e compresi nella predetta investitura siano restituiti al già citato Illustrissimo Signor Conte, o al suo successore, e che così sia consolidato direttamente l’utile dominio di quelli come possesso naturale e civile, nè quelle cose siano date, nè quelle cose siano date più ampiamente in un’altra enfiteusi perpetua ad un’altra persona che dovesse perseverare in tale sopradetta pensione annua di denari e di capponi, come detto sopra, verso il già citato Rettore e successori come in tale caso prestabilisce una nuova enfiteusi; il detto Signor Conte può assegnarsi il diritto che tutti siano obbligati ala medesima enfiteusi, compresi i successori, soprattutto vi siano obbligati i membri della famiglia Codeghino e dei suoi successori, con la facoltà di codesta cessione verso il citato Signor Rettore e come sopra per il pagamento della detta moneta e dei capponi o del loro valore, come nel caso precedente di valutare forse che il successore di tale enfiteuta come sopra, non sia tenuto ad un qualche pagamento di capponi e nonostante anche l’eventualità che i medesimi beni ad un tale successore, e sempre in enfiteusi, siano consegnati per un canone minore rispetto alle cose che al presente risultano consegnate dal predetto Codeghino.
Ciò si verifica nel caso del diritto finito e non rinnovato verso nessun altro, e per tutto il tempo e a qualsivoglia dei medesimi beni ad affitto totale, e che stessero soggetti al Signore direttamente o in parte, o come sopra, aggiudicati che non fossero affatto nel tempo a frutti ed interesse; soprattutto e prima di tutto le cose debbano essere estratte annualmente le dette libre di venticinque imperiali e il valore dei già detti capponi che si determinerà via via; intende che debbano essere stimati sui valori attuali ed il detto Signor Conte lo stima attorno a cinquanta solidi imperiali per ciascuno anno, e che ciascuna sia saldata una volta all’anno, al predetto Rettore nel tempo richiesto per la questione, dandone come sopra facoltà ed autorità al medesimo reverendo Rettore anche per tutto il tempo che i predetti beni staranno in situazione di abbandono o di ricusazione del predetto Signore, nel medesimo luogo o col fare o non fare altre forme di dono. Il parroco possa e sia libero di fare e di affittare o di assegnare le forme di dono attraverso gli affittuari o anche di percepire in prima persona dai loro appendizi o dagli interessi detti delle venticinque libre imperiali o il corrispondente del valore dell’unico cappone o i loro complementi, come da quel tipo di riscossione di cui si è parlato prima.
Detto questo, il Signor Rettore ed i successori siano certi, ora ed in futuro, di percepire, di avere ora ed in futuro, e di poter percepire in futuro ed in perpetuo il predetto salario annuale. Il predetto Sacerdote Giovanni Battista Marzani, attuale parroco già citato, volendo come dissi, dare il proprio consenso e cooperare in sè intimamente alla umana e religiosa predisposizione del Signor Conte Giovanni Battista Zanardi Landi in tutte le cose dette, bene individuate ed esattamente retribuite anche con un contratto, dopo averne data notizia a molte persone, soprattutto sacerdoti, riguardo a cose di questo genere, e ben motivate e spiegate, ne ebbe lodi diverse e furono esercitati ad accettare un impegno di tale tipo per la medesima ricompensa come ragionevole e competente per assolvere ad un tale impegno, soprattutto potendosi verosimilmente sperare e attendere uno sviluppo non piccolo del culto Divino in futuro nella sua predetta Chiesa, di fronte a tutto il popolo di Piacenza e potendosi prevedere un incremento della sua Diocesi verso il Glorioso San Corrado, presso Dio Ottimo Massimo, Onnipotente e meritevole, come è appurato dalle cose fatte sapere della sua vita pubblica; certamente quella maggiore devozione è da promuovere e deve essere stimolata nella predetta Chiesa di Calendasco, il medesimo luogo dal quale codesto Santo avendo tratto la sua origine terrena, come si riporta, avrebbe assistito veramente gli abitanti del medesimo luogo, Devoti del suo nome, per le grazie ed intercessione presso Dio Ottimo Massimo, prescriverà il predetto onere, e come sopra accettare per se e per i suoi successori pro tempore nella predetta Chiesa, e come sopra, per il salario annuo, così come per il già citato Illustrissimo Signor Conte per se e per i suoi successori, di costituire e assegnare rispettivamente, nel modo sopraddetto e narrato, e al quale come sopra vengano dati il consenso e l’approvazione dell’Illustrissimo Rev.mo Vescovo e Conte di Piacenza, oppure del suo Illus.mo e Molto Reverendo Signor Vicario Generale, nelle altre cose spurie e non in altro modo.
Questo è ciò che dissero personalmente i predetti riuniti Molto Rev. Signor Presbitero Giovan Battista Marzani figlio del Signor Corrado della Vicinia di S. Savino Piacentino, Clerico e Sacerdote Piacentino ed al presente Rettore della Chiesa Parrocchiale di S. Maria di Calendasco, già citato da una parte, e l’Illust.mo Conte Giovan Battista Zanardi Landi Conte di Veano, figlio dell’Illust.mo Signor Antonio Maria della Vicinia di S. Antonino Piacentino dall’altra parte, e alla presenza dell’Illustrissimo e Dev.mo Signor Conte Rangoni, per grazia di Dio e della Santa Sede Vescovo e Conte di Piacenza, essi dissero, e furono cose dichiarate pubblicamente, anche per la presenza e per l’autenticità giuridica di questa Illust.ma e Signora Donazione, che questa cosa era stata vera, e che questo contratto e la prima prescrizione da sostenere, e che hanno partecipato a questo trattato accordandosi tra di loro, e si accordarono per le convenzioni e i patti sotto riportati, ed a un mutuo accordo quindi con le dovute stipule e interventi ed anche con un accordo intervenuto con me Notaio sottoscritto, come in pubblico ufficiale, e altrimenti di qualsivoglia persona di cui interessi, e in qualsiasi modo possa essere verso tutti e verso ognuno nel presente Instrumento, da qui in poi rispettivamente contemplate e riunite, e come sotto.
Per prima cosa infatti il predetto Molto Reverendo Signor Presbitero Giovan Battista Rettore ante detto, promise e fu d’accordo per se e per qualsiasi dei suoi successori in perpetuo nella rettoria della Chiesa predetta di Calendasco, come sopra prefato al predetto Illust.mo Signor Conte Giovan Battista, responsabile per se e per i suoi eredi e successori, e specialmente nei già citati suoi buoni poderi, e possedimenti nei predetti luoghi di Calendasco e Campadone, e come sopra celebrare e far celebrare sempre e in perpetuo nella Cappella e all’Altare di San Corrado da non molto tempo eretta nella predetta sua chiesa Parrocchiale ed esistente dentro la stessa Chiesa entrando nella detta Chiesa attraverso la sua porta minore, che guarda verso il Castello di Calendasco, e così verso nulla horam e immediatamente ornata e rispettivamente munita con le cose necessarie affinché sia messo in essere sopra il medesimo Altare il Sacrificio Sacro Santo della Messa, almeno una messa feriale qualsivoglia alla settimana, almeno in un giorno nel quale non cada qualche altra festa della Santa Romana Chiesa, o della costituzione civile o dalla consuetudine e che debba essere osservata da tutta la Chiesa Piacentina con devozione sentita e partecipata, sia che questa messa sia per i vivi che per i morti, per scelta e volontà del medesimo Molto Rev. Signor Rettore pro tempore, e come sopra, e inoltre nel giorno anniversario della sua festività dello stesso S. Corrado che si celebra il giorno 19 febbraio di ogni anno, e come sopra almeno altre tre messe dello stesso Santo, in modo tale che in ognuna di queste Messe ci sia sempre e ci debba sempre essere la commemorazione almeno nelle preghiere personali, oppure nel memento pro salute, e per suffragio rispettivamente dell’anima dello stesso Signor Conte e delle anime dei suoi antenati e discendenti, affinché Dio Onnipotente si degni elargire la Sua infinita misericordia e la salute a loro in questo secolo, e per la sua grazia e nel futuro la pace e gloria eterna, così che le predette tre messe nel futuro siano sempre celebrate e si debbano celebrare ognuna con tutti i doni e le abbondanze del molto Rev. Signor Rettore pro tempore come sopra, e che il predetto Altare per questo scopo sia sempre ben tenuto e munito delle cose necessarie, senza nessuna riserva, poiché così è stabilito, di contro d’altra parte per il salario di tutte le predette messe, così come sopra, e nel modo di cui come sopra, e da celebrare in altro modo, l’Illust.mo Signor Conte Giovan Battista decise e assegnò per se e per tutti i suoi eredi e attualmente nei predetti suoi Beni di Calendasco e Campadone e come sopra, al predetto Sacerdote Giovan Battista Marzani moderno Rettore ed i suoi successori nella rettoria nella predetta Chiesa di S. Maria di Calendasco in perpetuo, assegnò un salario annuale sia come prestazione annuale di 25 imperiali e pari alle once di buoni Capponi al medesimo Rev. Signor Rettore e come sopra da pagarsi in perpetuo nella Fsta di S. Martino oppure nella sua ottava cominciando il primo pagamento nella Festa di S. Martino, oppure come sopra nel prossimo futuro attraverso Sebastiano Codeghino figlio di un certo abitatore del luogo di Campadone predetto, anche lui presente e che ha accettato e ha promesso di pagare per se e per i suoi successori nella predetta e sottoscritta Enfiteusi, anche con le dovute obbligazioni dei beni riportati, e con altre clausole necessarie e opportune anche riguardo al consenso e alla volontà dell’Illust.mo Signor Conte Zanardi Landi e dei suoi discendenti diretti come sopra, e come sotto a lui presenti e con lui in accordo, e così anche di colui che dà il mandato a codesto Codeghino ed ai suoi successori come sopra, e di colui che paga e calcola materialmente quanto sia per la predetta somma di denaro e di capponi così come sopra determinata, e quella attraverso il medesimo Codeghino e come sopra, e come sopra al già nominato Signor Rettore e come sopra per quanti anni sarà devoluta; ed ogni anno sarà riportata ed esibita attraverso il predetto Codeghino la debita dichiarazione di pagamento; e come sopra allo stesso Il.mo Signor Conte, e come sopra e non altrimenti finché sarà in vita lo stesso Signor Conte e come sopra per le leggi del rimanente affitto dello stesso affitto annuale, e allo stesso modo per di Discendente diretto di tutti i supposti beni del sopraddetto Enfiteuta, e da lui in qualche modo dipendente, con la quale in nessun modo nè siano trasferiti come sopra a rata del medesimo affitto, nè si possano dire trasferiti verso il predetto Rettore e come sopra, perché anche così furono stabiliti da quei libri novanta imperiali, e corrispondenti a 2 buoni capponi, capponi che lo stesso Codeghino come sopra è tenuto a pagare in perpetuo al predetto Ill.mo Signor Conte, e come sopra ogni anno alla Festa di S. Martino o sotto la sua ottava per il fitto perpetuo delle cose e dei terreni posti nel già citato luogo di Campadone, e dichiarati dell’Instrumento di investitura, verso il signor Codeghino e Giovanni De Gabini verso il signor Codeghino, ed in sodalizio con Giovanni De Gabini, per volontà dell’Ill.mo Signor Conte e rogatura del Signor Notaio Crotti e come sopra.
A Codeghino, uomo al quale concretamente verso il citato Giovanni De Gabini è obbligato in sodalizio, come sopra il predetto Ill.mo Signor Conte attraverso alcune cose che ha detto, ha fatto, dica o faccia, attualmente non intende fissare prima con il presente Instrumento, il valore della cosa, così che il predetto forte pagamento come sopra non avvenga attraverso il predetto Codeghino, e come sopra rimanga salvo e illeso il diritto del denaro e riguardo al detto De Gabinis rimanga intatto, anche per la parte soprascritta ceduta come sopra, ne da lui in caso di un pagamento come sopra, non sia stato rescisso e così lo dichiari pubblicamente in futuro il predetto Molto Rev. Rettore e avvenga come sopra, e avvenga nel luogo, ed il diritto del predetto Ill.mo Signor Conte rimanga, e come sopra quanto sia ne più ne meno per la semplice esazione delle predette venticinque libbre pari a once di Cappone, dal detto Codeghino Enfiteuta debbano essere pagate annualmente come sopra, e non in altri modi siano determinate quelle cose in modo diverso da come le decise il citato Signor Conte con il Rev. Rettore, e come sopra con un Procuratore speciale e irrevocabile nei riguardi della predetta esazione, che deve essere fatta così come sopra riguardo alle cose che si devono riscuotere, e le dichiarazioni che si devono fare, da mettere nel luogo giusto, sia il grande diritto reciproco dell’utile dell’esazione annuale e come sopra e non in modo diverso perché è stabilito così.
Stabilito tuttavia questo che dove e quanto in qualche tempo futuro sia toccata la predetta Enfiteusi, nei riguardi di Codeghino e De Gabini e ai loro successivi successori in sodalizio e fatta come sorpa e in qual caso debba essere chiusa, così che quei beni Enfiteotici non sussistano più ampiamente nei confronti di Codeghino e De Gabini o dei loro rispettivi successori Enfeteotici in sodalizio, di quelli che riguardo a De Gabini il medesimo Signor Conte parlò in abbondanza e volle che fossero tenuti ed obbligati alle cose dette, e nel modo predetto, in caso di deficienza del predetto Codeghino, e dei suoi eredi come sopra, così che i beni Enfiteotici siano ritornati al padrone diretto e l’utile danno feudale sia consolidato in proprietà diretta e come sopra, e quelle cose successivamente non siano date di nuovo in Enfiteusi a nessuna altra persona nè in toto ne in parte, terra che non essendo sufficiente per l’affitto annuale da cui si ricava, per il pagamento integrale di tutto l’ammontare di quell’utile annuale, e come sopra, in qual caso, in quei casi, fino a quando quei beni staranno presso il Dominio Diretto in tutto o in parte come sopra, e per la parte calcolata che rimane che è stata data nuovamente in Enfiteusi come sopra, e che volle e vuole lo stesso Signor Conte, cedere soprattutto per quella quantità che soccorre al pagamento del già detto appendizio; e come sopra stiano e vengano recepite le cose poste e soggette delle predetta prestazione annua di denari, capponi o del loro rispettivo valore come sopra, oppure per il loro complemento, come sopra, che debbano essere certamente estratte sia dai frutti anche dei medesimi beni sia col fare una stima degli appendizi, ora citati Capponi in cinquanta solidi come sopra; debbano essere pagati al predetto Signor Rettore sia che gli stessi beni siano portati attraverso liberi Massari, sia per fittavoli, dando anche da ora e per tutto il tempo che lo decise il Signor Conte attraverso di sé ne diede autorità e facoltà al Signor Rettore e come sopra i già detti rispettivi beni ritornassero come sopra, e non in un modo diverso, di dare quelle cose a Massarizio, o di affittarle a tempo per altrettante volte per il conseguimento di quei frutti o di quegli appendizi rispettivamente di quei frutti di quella rispettiva già detta pensione annua integralmente computata, tuttavia prima di quella parte che sarebbe da percepire dalla parte dei già consegnati di nuovo in Enfiteusi, poichè anche così fu stabilito.
Analogamente fu stabilito che dove e quando in qualche futuro tempo si cessasse, che Dio non voglia, attraverso la persona del Rev. Signor rettore pre tempore nella predetta Chiesa di S. Maria di Calendasco, di persistere come sopra nella celebrazione delle predette messe, sia da parte sua o di un altro sacerdote di sua nomina, come sopra, e si cessi di persistere nella maniera di mettere in pratica tutte queste cose come detto, in quel caso o in altri casi, in cui ciò avvenga, allora cessi anche il già predetto salario e la predetta elargizione come sopra, anche per parte del tempo di quell’anno o degli anni nel quale o nei quali accada che siano cessati come sopra, anno o anni che debbano essere computati dalla Festa di S. Martino precedente tale cancellazione, e dopo tante volte la medesima cessazione e ogni volta che cada come sopra il medesimo pagamento dell’appendizio o salario, debba essere pagata per tale parte stimata attraverso il citato contadino Enfiteuta pro tempore come sopra, a Dominio diretto dei beni Enfiteotici come sopra, non ostante la cessione anche ad altri dei quali nel presente Instrumento, senza alcuna riserva.
Così che, tuttavia, quando il citato Rev. Signor Rettore o qualche suo successore pro tempore come sopra, avrà voluto di nuovo ritornare alla celebrazione delle messe come sopra, ritorni anche il pagamento della citata pensione o dell’appendizio da farsi come sopra al citato Rev. Rettore celebrante per la parte determinata di quell’anno in cui avrà voluto incominciare a celebrare, e siano computate come anche così stabilito sopra, perché anche così fu stabilito.
Nuovamente fu stabilito che l’iscrizione fatta fare mediante il citato Ill.mo Signor Conte, nel Sacrario della Chiesa di Calendasco, in memoria dell’impegno per la celebrazione delle Messe già dette, così come sopra da celebrare, quella di nuovo in perpetuo debba essere soggetta a manutenzione e altrettante volte l’opera sarà restaurata mediante il Signor Rettore pro tempore e con proprio carico finanziario, come sopra, in modo tale che si possa facilmente vedere e leggere dalle persone che hanno scienza di lettura nel caso lo volessero, e ad eterna memoria della vicenda, perchè così è stato stabilito.
Ugualmente fu stabilito come sopra, ed altre cose disse il già citato Signor Conte, e fu dichiarato pubblicamente che lui non era giunto alla costituzione del citato salario con lo scopo che non si debba avere nessun motivo di pena dal calcolare il citato salario, da qualsiasi causa, e per quanto riguarda il reddito della Chiesa di S. Maria di Calendasco il Signor Conte intende che il predetto impegno delle Messe note, sia esclusivamente personale del Molto Reverendo Rettore pro tempore della detta Chiesa come sopra; per conseguenza quella dotazione sarà ed è come sopra, semplicemente applicata dalla medesima persona, non ai redditi della medesima Chiesa come sopra; perché anche così fu stabilito.
Le quali cose, in tutto, e prese una per volta, contenute nel presente Instrumento, le predette parti stipulanti reciprocamente promisero di firmare e di non contravvenire sotto ammenda e di più tutte quelle cose con l’ordine del Signor Conte di obbligare tutti i suoi beni presenti e futuri, ed il predetto Rev. Signor Rettore obbligava i beni della Chiesa, sia per costituire il fondo, che per rinunciarvi, e che tutte le cose erano state e sono vere, e che ognuna delle parti osservarono di attenderla e lo promisero anche con un giuramento, perché fossero garanti dell’atto notorio, tutte le già citate cose, rispettivamente recitate e scritte alla presenza e all’ascolto del citato Ill.mo D.n D.s Signor Claudio Rangoni, per grazia di Dio e della Sede Apostolica Vescovo Conte di Piacenza, il quale sedendo davanti al Tribunale sopra una Cattedra lì collocata per questo scopo, e dal medesimo scelta per il suo Tribunale idoneo, come dissi prima ben soppesate, tutte le predette cose approvò confermò e lodò, e approva conferma e loda, e a tutti globalmente e ad ognuno personalmente, conosciutone le motivazioni particolareggiate , per tutti e per ognuno, e dopo aver osservate le debite formalità della legge, dalla pienezza della sua autorità Episcopale, interpose e interpone parimenti e decreta.
E riguardo alle cose dette, cordialmente l’Ill.mo Rev.mo Signor Vescovo affidò a me Notaio queste informazioni, e le altre parti chiesero a me notaio che io stilassi un Documento Pubblico.
I. F. P. Io Giovanni Francesco da Parma, notaio pubblico piacentino per l’autorità
della Chiesa e dell’Imperatore, inserito nell’elenco della Curia Romana e
Cancelliere della Curia Episcopale partecipai a questi avvenimenti e di
fronte al dovere professionale di Maestro Notaio brevemente produssi un
Documento, confezionato materialmente da altra mano, un Documento che
io sottoscrivo in fede alla presenza delle persone.
Dal Volume edito in Calendasco nel 2006