LETTURE DEL BLOG N. 120.882 AL 24 GENNAIO 2024

ANALISI STORICO - SCIENTIFICA

IL LEGATO SANCTI CONRADI
DEL 9 AGOSTO 1617 CURIA VESCOVILE
DI PIACENZA
Documento in Archivio di Stato di Piacenza Fondo Notarile e Archivio Parrocchiale di Calendasco
 
Atto in originale nei due Archivi citati, scritto secondo i canoni della Diplomatica Speciale rogato da Notaio Pubblico ed anche Cancelliere Episcopale della Curia di Piacenza

ATTENZIONE IL TESTO E' PER LA LETTURA
ricorda di citare sempre la fonte se citi parti del testo cioè
"dal volume SAN CORRADO CONFALONIERI - I DOCUMENTI INEDITI PIACENTINI di Umberto Battini
edizioni Compagnia di Sigerico di Calendasco  - stampato in Calendasco (Piacenza) 2006 - pp 69-73" 
 
per informazioni umbertobattini@gmail.com
storico locale e studioso di San Corrado Confalonieri
 
IL TESTO PAGINA PER PAGINA CON NOTE IN WORD
PIU' SOTTO IL TESTO IN FORMATO IMMAGINE 
copyright Umberto Battini 
 
UNA TESTIMONIANZA ECCEZIONALE 

LETTURA STORICO - SCIENTIFICA

DEL LEGATO SANCTI CONRADI DEL 1617

con le note al testo importantissime

Ogni documento ha base in una azione giuridica dalla quale derivano particolari diritti e particolari obligazioni, il documento è una semplice testimonianza scritta di un’azione già perfetta e giuridicamente valida di per sé ed in questo modo afferma i fatti in modo definitivo e durevole.231

La Diplomatica è una scienza, cioè è una conoscenza esatta e ragionata che qualcosa ha grazie allo studio, all’esperienza e all’osservazione.232 La Diplomatica è la scienza che ha per oggetto lo studio critico del documento, al fine di determinarne la sincerità (diplomatica) e il valore storico come testimonianza.233 Il Legato di San Corrado, fa parte della Diplomatica speciale e con essa potremo analizzare particolari del documento presi in modo singolo, per di più è un Documento pubblico cioè rilasciato da una Cancelleria con delle proprie forme solenni.234 Sappiamo che documento, nella sua etimologia, indica un oggetto o una cosa che mostra o istruisce, rendendo noto un fatto, ed in senso ampio, documento lo possiamo dire di qualsiasi oggetto o cosa che possa dare al giudice la prova storica di un fatto. Il documento, “rispetto alla testimonianza, costituisce una prova più fedele della memoria dell’uomo, sempre che si tratti di un documento completo, chiaro, esatto, genuino ed autentico”.235

Il Legato di San Corrado è datato 9 agosto 1617, in scrittura corsiva latina ed è composto di 27 pagine; è redatto dal notaio pubblico piacentino e cancelliere della Curia Giovan Francesco De Parma nel Palazzo Episcopale di Piacenza, certamente sottoscritto nell’Anticamera dall’’Illustrissimo Signor Vescovo alla presenza di insigni testimoni: “In nomine Domini amen. Anno ab incarnatione eiusdem Millesimo sexacentesimo decimo septimo, Indictione Quinta decima, die nono Mensis Augusti

Placentia In Palatio Episcopali videlicet Episcopi…”.

Il Legato è un documento redatto nel Palazzo del Vescovo, alla sua stessa presenza e con la sua approvazione reale, come vedremo analizzandolo nella sua intierezza, ed è reso Pubblico da un notaio e cancelliere episcopale: esso è un documento pubblico ecclesiastico, nel Codice di Diritto Canonico si legge che: §1. Sono documenti pubblici ecclesiastici quelli rilasciati da una persona pubblica nell’esercizio del suo compito nella Chiesa, osservate le formalità stabilite nel diritto.236

Riporta l’invocazione divina verbale In nomine Domini amen, con sottoscrizione della presenza dello stesso Vescovo e dei testimoni Testibus notis, et rogatis, per la datazione si usa lo stile dell’Incarnazione con la formula Anno ab Incarnatione, che pone il principio dell’anno al 25 di marzo festa della Annunciazione di Maria.237

Il Conte Giovan Battista Zanardi-Landi fa questo Legato “ab devotionem, et reverentiam quam habuit, et habet versus Sanctum Conradum Confessorem gloriosissimum, cuius festivitas celebratur In hac Civitate, et Diocesi Placentiae die Decimanona Mensis Februarii cuiuslibet Anni…”; “ebbe ed ha grande devozione e rispetto per il Santo Corrado Confessore, la cui festività viene celebrata in detta città e in tutta la Diocesi di Piacenza il 19 febbraio di ogni anno”.238

San Corrado è della Illustrissima famiglia dei Confalonieri che furono Signori Feudatari nel luogo di Calendasco: “qui quidam S.tus Conradus, ut perhibetur fuit oriundus de praedecta Civitate ex admodum Ill.ma famiglia D.D. Confanoneriorum abitatores Dominorum Loci Calendaschi loci, et Villa Ducatus Placentini ultra trebiam…”;” Tale San Corrado, come merita di essere detto, fu originario della città di Piacenza mediante la molto Nobile Famiglia dei Confalonieri, che abitavano il territorio di Calendasco, territorio e paese nella parte del Ducato di Piacenza che è situata oltre il Trebbia”.

Viene messo apertamente in evidenza che senza ombra di dubbio, e non possediamo nessuna prova contraria ed opposta dell’epoca, il santo sia un Confalonieri ed abbiamo prove scritte che tale Famiglia abitando questo feudo abbia sempre mantenuto un legame fortissimo con Calendasco, come abbiamo ampiamente dimostrato in questo volume, e la stessa Famiglia mai ebbe uno screzio con il presbitero dello stesso borgo, ma anzi gli stessi Confalonieri fecero delle permute di terreni fertili con il parroco in cambio di altri di proprietà parrocchiale in posizione sfavorevole e poco fruttuosi oltre che soggetti alle inondazioni del Po, così come appare dai documenti. 

Il Codice di Diritto Canonico così riporta circa la definizione di origine fisica, al canone 101: §1. Il luogo di origine del figlio, anche neofita, è quello in cui, quando il figlio è nato, i genitori avevano il domicilio o, mancando questo, il quasi-domicilio...239

Il santo è oriundo della città di Piacenza mediante la Famiglia Confalonieri, cioè in senso lato è ‘un piacentino’ ed i Confalonieri, sebbene mantenevano l’abitazione principale in Piacenza, abitavano nel luogo di Calendasco e per buona parte della loro numerosa genia, come abbiamo appreso dai documenti240: qui in Calendasco lo stesso santo - come è affermato più oltre nel documento - trasse l’origine terrena, cioè la nascita fisica, difatti mentre il termine oriundo è più generico, non propriamente sinonimo di nascita ma più in uso quale indicatore di ‘appartenente a’, invece il termine origine terrena è una affermazione forte e precisa, che indica senza motivo di nessuna critica o riserva, la nascita fisica di un individuo in un ben definito luogo.

Il Conte a sue spese fa erigere nella chiesa un altare munito di tutto l’occorrente per la celebrazione della messa241 e la cappella dedicata a San Corrado è tutta dipinta ed ornata:242 “provvederà che sia costruita ed eretta a sue spese una Cappella con il suo Altare nella predetta Chiesa parrocchiale di S. Maria di Calendasco con il consenso e la soddisfazione, fra i tanti, del suo attuale Rettore, dedicata all’onore e sotto il Titolo del predetto Santo Corrado; provvederà inoltre che la medesima Cappella e l’Altare siano rispettivamente decorate e fornite ripetutamente di tutte quelle cose che sono necessarie per celebrarvi il sacrificio sacro ed incruento della Messa, a lode e onore di Dio onnipotente, della Gloriosa Vergine Maria sua Madre e del predetto San Corrado e di tutto il Consesso celeste dei Santi243.

Lo Zanardi-Landi lascia questo beneficio terriero con una forte rendita monetaria e fa erigere questa nuova cappella dedicata al Santo Corrado perché il culto che già era esistente in Calendasco andava rinvigorito, tanto più che lo stesso Santo eremita in Calendasco vi era nato fisicamente.

Così si legge nel Legato: “soprattutto potendosi verosimilmente sperare ed attendere uno sviluppo non piccolo del culto Divino in futuro nella sua predetta Chiesa, di fronte a tutto il popolo di Piacenza e potendosi prevedere un incremento della sua Diocesi verso il Glorioso San Corrado, presso Dio Ottimo Massimo Onnipotente e meritevole, come è appurato dalle cose fatte sapere della sua vita pubblica“:244 le parole usate vita pubblica indicano senza ombra di dubbio il riferimento alla sua vita ufficiale civile, appunto pubblica cioè allo stato libero e non ancora religioso, e tutto questo è appurato, cioè è provato dopo aver fatto delle indagini, quelle a cui sempre in questo volume si è ampiamente fatto cenno, richieste dai netini e messe in essere dai Giurati di Piacenza e dal Vescovo. 

In questa breve frase: ut in eius vita pubblica tipis mandata videre est troviamo la conferma che le indagini sul santo erano concluse ed avevano portato a poter fare delle dichiarazioni certe sul santo proprio grazie a ciò si era rintracciato dei suoi trascorsi civili: le affermazioni sicure che sono punti saldi che vanno a fortificare la narrazione esposta nel documento, sono: 1 – San Corrado è un piacentino, 2 – discende dalla Nobile Famiglia dei Confalonieri, 3 – è nato fisicamente in Calendasco.

Il Legato prosegue con questa importantissima affermazione che il documento fedelmente riporta “qua quidam devotio es maior promoveri et excitavi debet in praedicta Ecclesia loci Calendaschi cum ex eodem loco iste Sanctus, ut praefertur originem terrenam duxerit, sic verisimiliter incolas eiusdem loci, sui nominis devotos gratis, et intercessione apud Deum Optimum Maximum persequunturus…”: certamente quella maggiore devozione è da promuovere e deve essere stimolata nella predetta Chiesa del luogo di Calendasco, il medesimo luogo dal quale codesto Santo, avendo tratto la sua origine terrena come si riporta, avrebbe assistito veramente gli abitanti del medesimo luogo, devoti del suo nome, per le grazie ed intercessione presso Dio Ottimo Massimo.

Intanto annotiamo che viene posta una sottolineatura e puntinatura completa intorno alla parola eodem (medesimo), essa è stata fatta per dar maggior vigore e forza probatoria quale verità a tutta la frase: senza equivoco leggiamo che San Corrado è nato fisicamente a Calendasco, e l’affermazione posta nel Documento è ritenuta così importante che si ritiene farla risaltare nettamente; il Vescovo di Piacenza, i Testimoni, il parroco Rettore di Calendasco, il Conte Zanardi Landi e lo stesso notaio e cancelliere della Curia Episcopale ritengono quindi fuori di ogni dubbio la autenticità della affermazione, al punto che viene inserita quale testimonianza di natura storica.

Nel Codice di Diritto Canonico si stabilisce che: “Salvo che non si dimostri irrefragabilmente altro con argomenti contrari ed evidenti, i documenti pubblici fanno fede di ciò che in essi è direttamente e principalmente affermato”,245 tutto questo proprio per il fatto di essere compilato da una persona pubblica nell’esercizio del proprio incarico ed osservando le dovute formalità, le quali sono ben rispettate nel Legato, il documento è degno di fede, est probatio probata, è prova provata, e nel Diritto Canonico si stabilisce chiaramente che se il documento ha rispettato le formalità nella sua scrittura e redazione pubblica, il suo valore è innegabile e per confutarlo bisogna portare prove evidenti e convincenti.246 

 Sulla certezza quindi che San Corrado Confalonieri sia nato a Calendasco non ci sono più dubbi: questo documento è degno di fede, tutto quello che il Conte fa per la parrocchia con questa rendita monetaria, è relativo al culto del Patrono Corrado, ed in effetti quello che ritroviamo affermato va preso sensatamente per indubitabile, non solo perchè il documento è fatto secondo i criteri che lo rendono anche dal punto di vista legale preciso e perfetto, ma ancora di più perché allo stesso modo il Conte Zanardi Landi avrebbe potuto far tutto ciò ad onore e per amore del santo piacentino, senza il bisogno di tutte queste assicurazioni, che se quindi sono state fatte ad esse va riconosciuta la bontà bensì mostrandosi in quegli ani conclusa tutta una lenta ma seria ricerca sulle origini del santo, non si è potuto far a meno di confermare la realtà: ricordiamolo, nessuno si oppose a tutto ciò, nè le Famiglie Nobiliari di Piacenza, nè alcuno storico dell’epoca, e ancor meno i sacerdoti, nè la Curia e lo stesso Vescovo che anzi, “tutte le predette cosè approvò confermò e lodò, e approva conferma e loda... e dopo aver osservate le debite formalità della legge, dalla pienezza della sua autorità Episcopale, interpose e interpone e parimenti decreta”; parole chiare che si commentano da sole.247

Il Legato Sancti Conradi è una testimonianza, la prova di un fatto: nella invocatio, nella datatio, nella narratio e nella dispositio ci mostra il fatto documentato, è quella parte che gli studiosi della Diplomatica dicono “anima del documento”, che assume valore di testimonianza oggettiva e storica, esso è classificato in base alle condizioni sociali e politiche dell’epoca ed all’ordinamento legislativo che vigeva.

Questo documento è il certificato di nascita del Santo.

L’altare, come ancora oggi appare, è situato “per eius Portam minorem respicentem versum Castrum loci praedicti Calendaschi et sic versus nullam horam…”.

Oltre a dirci che il Santo eremita piacentino è nato a Calendasco, esso testimonia della venerazione e del culto a questo santo da ormai quattrocento anni proprio in questo piccolo borgo.

 

231cfr CESARE PAOLI Diplomatica –nuova edizione,Le Lettere, Firenze 1987; per quanto riguarda la comparazione dell’inedito Legato useremo quale lettura scientifica gli studi dei più eruditi studiosi della Diplomatica quali C. PAOLI, A. FUMAGALLI e gli Appunti della Scuola DIPLOMATICA VATICANA, oltre alle definizioni di documento secondo il CODICE di DIRITTO CANONICO della Chiesa Cattolica 232 per la definizione di scienza cfr. ZINGARELLI Vocabolario della lingua italiana, ed. Zanichelli, Bologna 1997

233 SERGIO PAGANO Appunti di Diplomatica generale, Lezioni speciali – Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, Città del Vaticano 1986, pag. 17

234 SERGIO PAGANO Appunti di Diplomatica generale, Lezioni speciali – Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, Città del Vaticano 1986, pagg.19-20

235 CODICE DI DIRITTO CANONICO e leggi complementari – commentato, Editrice Coletti a San Pietro, Roma 2004, can.1539, la nota in calce Caput II, ed anche la nota in calce Art. 1 – Natura e forza probante dei documenti “ Il documento, in quanto strumento speciale di prova diverso dagli altri mezzi istruttori, è una prova reale, oggettiva, indiretta, storica”  

236 CODICE DI DIRITTO CANONICO e leggi complementari – commentato, Editrice Coletti a San Pietro, Roma 2004, can. 1540 § 1, ed alla nota allo stesso canone leggiamo “Con l’espressione documenti pubblici eclesiastici si indicano quelli rilasciati da una persona pubblica nell’esercizio del proprio incarico ecclesiastico...sono tali pertanto, i documenti rilasciati... dai vescovi e dalle loro curie, dai notai ecclesiastici nei loro atti scritti...”, pag. 1028; anche il can.482 chiarisce che il cancelliere è di per sè stesso anche notaio

237 cfr. CESARE PAOLI Diplomatica –nuova edizione,Le Lettere, Firenze 1987

238 Confessore: è quel santo che ha dedicato tutta la vita nelle virtù eroiche per la religione e la fede rinnegando sè stesso; mentre viene detto martire colui che dona la vita per la fede, per essa viene ucciso. 239 CODICE DI DIRITTO CANONICO e leggi complementari – commentato, Editrice Coletti a San Pietro, Roma 2004, can. 101, §1 Locus originis filii, etiam neophyti, est ille in quo cum filius natus est, domicilium, aut, eo deficiente, quasi-domicilium habuerunt parentes...

240 abbiamo già ampiamente letto di documenti fatti a Calendasco nel castello oppure in quelli dell’Estimo dello stesso borgo, nei quali abbiamo appreso dei possedimenti di Cesare, Livio, Lodovico, Aloisio, Elena, Bernabò, Antonio, Antonino Confalonieri, tralasciandone alcuni

241 negli Inventari dei vari altari assegnati alle compagnie laicali erette nelle parocchia di Calendasco, troviamo segnalate tovaglie, candelieri di legno ed argento propri dell’altare di San Corrado: nel 1754 troviamo segnalate le Congregazionipie che da anni erano in Calendasco e cioè quella del SS.mo Sacramento, del Santo Rosario, delle Anime del Purgatorio, della Santa Vergine delle Grazie e di San Corrado, tutte on i loro Priori e Vice-priori, Tesorieri etc.

242 Curaverit construi, et erigi respective suis sumptibus, et expensis una Capellam cum eius Altari in Ecclesia Parochialis S.tae Mariae de Calendasco praedicto cum consensu, et satisfactione infra Multos Reverendi eius Rectoris moderni, ad honorem, et sub Titulo praedicti Sancti Conradi dicata ipsamque Capellam, et Altare resp.ve subinde ornari et muniri resp.ve fecerit pariter omnibus eius expensis de rebus necessariis pro celebrando ibidem sacro, et incruento Missae sacrificio ad laudem et honorem Dei omnipotentis, Gloriosae Virginis eius Matris et praedicti Conradi Sancti, totuisque Curiae coelestis Triumphantis”

243 tutte le traduzioni riportate del Legato sono prese dal presente volume secondo la lezione di GIANNI BOIARDI

244 : “… et attendi possit non modicum augumentum cultus divini in futurum in dicta eius Ecclesia stante Universali totius popoli Placentiae, et eius Diocesis devotione versus praedictum Gloriosum Conradum Sanctum, apud Deum aperinum maximus ingentius meritorius, ut in eius vita pubblica tipis mandata videre est”

245 CODICE DI DIRITTO CANONICO e leggi complementari – commentato, Editrice Coletti a San Pietro, Roma 2004, can. 1541 – Nisi contrariis et evidentibus argumentis aliud evincatur, documenta pubblica fidem de omnibus quae directe et principaliter in iis affirmantur

246 CODICE DI DIRITTO CANONICO e leggi complementari – commentato, Editrice Coletti a San Pietro, Roma 2004, nota al can. 1541, ove si evidenzia proprio questo fatto della buona fede del documento ecclesiastico pubblico e che gli argomenti contrari quindi debbano essere evidenti, chiarissimi, altrimenti nel dubbio rimane valido quello che appare, in dubio res de qua agitur potius valeat quam pereat, vedi alle pag. 1029-30

247 “...approbavit, confirmavit, et laudavit, et approbat, confirmat, et laudat ipsisque omnibus, et singulis causa cognita, et iuris debita solemnitate servata, et ex plenitude eius potestatis Episcopalis suam plenissimam auctoritatem Episcopalem interposuit et interponit pariter, et decretum »


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