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Osservazioni preliminari sul “Legato Sancti Conradi”

Nel volume San Corrado Confalonieri – I documenti inediti piacentini, ediz. Compagnia di Sigerico in Calendasco 2006, è riportato nella forma integrale l’importante atto giuridico

Ogni documento ha base in una azione giuridica dalla quale derivano particolari diritti e particolari obbligazioni, il documento è una semplice testimonianza scritta di un’azione già perfetta e giuridicamente valida di per sé ed in questo modo afferma i fatti in modo definitivo e durevole.

La Diplomatica è una scienza, cioè è una conoscenza esatta e ragionata che qualcosa ha grazie allo studio, all’esperienza e all’osservazione.

La Diplomatica è la scienza che ha per oggetto lo studio critico del documento, al fine di determinarne la sincerità (diplomatica) e il valore storico come testimonianza.

Il Legato di San Corrado, fa parte della Diplomatica speciale e con essa potremo analizzare particolari del documento presi in modo singolo, per di più è un Documento pubblico cioè rilasciato da una Cancelleria con delle proprie forme solenni.

Sappiamo che documento, nella sua etimologia, indica un oggetto o una cosa che mostra o istruisce, rendendo noto un fatto, ed in senso ampio, documento lo possiamo dire di qualsiasi oggetto o cosa che possa dare al giudice la prova storica di un fatto. Il documento, “rispetto alla testimonianza, costituisce una prova più fedele della memoria dell’uomo, sempre che si tratti di un documento completo, chiaro, esatto, genuino ed autentico”.

Il Legato di San Corrado è datato 9 agosto 1617, in scrittura corsiva latina ed è composto di 27 pagine; è redatto dal notaio pubblico piacentino e cancelliere della Curia Giovan Francesco De Parma nel Palazzo Episcopale di Piacenza, certamente sottoscritto nell’Anticamera dall’’Illustrissimo Signor Vescovo alla presenza di insigni testimoni: “In nomine Domini amen. Anno ab incarnatione eiusdem Millesimo sexacentesimo decimo septimo, Indictione Quinta decima, die nono Mensis Augusti Placentia In Palatio Episcopali videlicet Episcopi…”.

Il Legato è un documento redatto nel Palazzo del Vescovo, alla sua stessa presenza e con la sua approvazione reale, come vedremo analizzandolo nella sua intierezza, ed è reso Pubblico da un notaio e cancelliere episcopale: esso è un documento pubblico ecclesiastico, nel Codice di Diritto Canonico si legge che: §1. Sono documenti pubblici ecclesiastici quelli rilasciati da una persona pubblica nell’esercizio del suo compito nella Chiesa, osservate le formalità stabilite nel diritto.

Umberto Battini

Per approfondire

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